Decisione CM/ResDH(2007)1091
Applicazione della sentenza del Tribunale Europeo per i
Diritti Umani
Il Comitato dei Ministri, conformemente all'Articolo 46, comma 2, della Convenzione per la Protezione dei Diritti Umani e Libertà Fondamentali, che prevede la supervisione del Comitato nell'applicazione delle sentenze definitive del Tribunale Europeo per i Diritti Umani (di seguito “la Convenzione” e “il Tribunale”);
In merito alla sentenza nel caso Ülke trasmessa dal Tribunale al Comitato per la supervisione della sua applicazione una volta diventata definitiva il 24 Aprile 2006;
Considerato che, nella sua sentenza, il Tribunale ha stabilito che le ripetute condanne e detenzioni del richiedente per essersi rifiutato di prestare servizio militare obbligatorio in considerazione delle sue convinzioni come pacifista e obiettore di coscienza corrispondono a trattamento degradante secondo quanto previsto dall'Articolo 3 della Convenzione;
Considerato inoltre che il Tribunale ha rilevato che l'attuale quadro legislativo è insufficiente, in quanto non ci sono specifiche clausole nella legislazione turca che regolano le sanzioni per coloro che rifiutano di prestare servizio militare per obiezione di coscienza o religiosa e che le uniche normative applicabili sembrano essere le disposizioni del Codice Penale Militare, che considera reato qualsiasi rifiuto di obbedire agli ordini di un superiore;
Sottolineando che secondo l'Articolo 46, comma 1, della Convenzione, ogni singolo stato è tenuto ad attenersi alle sentenze della Tribunale e ad adottare singole misure che mettono fine alle violazioni riscontrate e ad eliminare per quanto possibile i loro effetti per l’attore [il Sig Ülke], come anche norme generali per prevenire simili violazioni;
Osservando che, al 997° incontro del Comitato dei Ministri (giugno 2007), le autorità turche hanno dichiarato di aver preparato un disegno di legge teso a prevenire nuove violazioni dell'Articolo 3 simili a quelle riscontrate nel presente caso, e che questo disegno di legge sarebbe stato inviato al Gabinetto del Primo Ministro per essere sottoposto al Parlamento dopo aver ricevuto i pareri dei ministeri interessati;
Tenendo conto inoltre della dichiarazione delle autorità turche secondo cui questa legge, una volta adottata, avrebbe impedito reiterate incriminazioni e condanne di coloro che rifiutano di prestare servizio militare per obiezione di coscienza o motivi religiosi sulla base di "insubordinazione recidiva" contro ordini militari e che era destinata anche a contenere le necessarie norme da prendere in questo specifico caso.
Notando con preoccupazione che, in seguito alle dichiarazioni del governo, il 09/07/2007 è stato richiesto al richiedente di presentarsi per scontare la sua condanna risultante da una precedente sentenza e che la sua richiesta per una sospensione dell'applicazione della suddetta sentenza è stata respinta dalla Tribunale Militare di Eskišehir in quanto la suddetta dichiarazione davanti al Comitato dei Ministri non può portare ad una sospensione dell'esecuzione della sentenza del richiedente perché il contenuto del disegno di legge - anche se dovesse contenere norme riguardanti il caso del richiedente – non è conosciuto;
Sottolineando a questo riguardo che la Convenzione e la sentenza della Tribunale hanno diretta applicazione nel contesto normativo turco in virtù dell'Articolo 90 della Costituzione turca;
Rammaricandosi del fatto che,
nonostante l'Articolo 90 della Costituzione turca, l’attore affronta ora
il rischio concreto di essere imprigionato sulla base di una precedente
condanna; Sottolineando la necessità di
prendere delle misure urgenti in questo caso particolare; ESORTA quindi le autorità turche a prendere senza ulteriori indugi tutte le misure necessarie per mettere fine alla violazione dei diritti del richiedente conformemente alla Convenzione e ad adottare rapidamente la riforma legislativa necessaria a prevenire simili violazioni della Convenzione;
INVITA in particolare le autorità turche ad informare rapidamente il Comitato riguardo all'adozione delle misure richieste dalla sentenza;
DECIDE di esaminare l'implementazione della presente sentenza ad ogni incontro per i diritti umani fino all'adozione delle misure urgenti richieste.
1 Adottata dal Comitato dei Ministri il 17 Ottobre 2007 al 1007° incontro dei Viceministri.
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